Nel triennio 2023-2025 il personale sanitario, per poter godere della copertura assicurativa delle polizze di rischio professionale, dovrà essere in regola con il 70% dell’obbligo formativo del triennio precedente.
Lo prevede l’articolo 38 bis del Decreto 152/2021, convertito in Legge n. 233/2021, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). (qui il Testo integrale).
L’Art. 38-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina) testualmente recita: “Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina”.
La Legge 233/2021 di cui sopra si riferisce a polizze per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera. A tal proposito, è opportuno specificare che già precedentemente la Legge Gelli ha stabilito che tali polizze siano contratte obbligatoriamente sulla responsabilità professionale sia dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private sia dai professionisti sanitari che operino privatamente al di fuori delle strutture o all’interno di esse in regime di libera professione.
Autore: Redazione
Fonte:
https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=100882
https://www.andi.it/dal-pnrr-obblighi-formativi-ecm-e-assicurazioni/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/03/17/64/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/12/31/310/so/48/sg/pdf